REGIONE PIEMONTE: Approvata legge per favorire il turismo Naturista
Legge regionale n. 21 del 21 settembre 2015 Disciplina del turismo naturista. (B.U.24 Settembre 2015, n. 38) E’ stata approvata in aula a larga maggioranza (32 sì, 1 no e 5 astenuti) la legge, che consentirà alla Regione Piemonte di promuovere “le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista in armonia con la natura e nel rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente”.
Alcuni tratti del testo di legge
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista, quale pratica della nudità in comune, in armonia con la natura e nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.
Art. 2 (Competenze della Regione)
1. La Regione promuove l'individuazione delle aree e favorisce la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate alla pratica del naturismo anche mediante gli interventi previsti dalle vigenti leggi regionali d'incentivazione del settore turistico.
Art. 3. (Tipologie di strutture naturiste) a) "strutture naturiste proprie", le strutture in cui è vietato indossare qualunque tipo di indumento; b) "strutture miste", le strutture al cui interno sono dedicate aree alla pratica del naturismo
Art. 4 (Aree pubbliche destinate al naturismo)
1. I comuni possono destinare alla pratica del naturismo spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici.
2. Le strutture destinate al turismo naturista nelle aree pubbliche sono scarsamente visibili, non inquinanti e rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti.
3. Le aree pubbliche di cui al comma 1 possono essere concesse in gestione ad imprese, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscono il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative, oppure lasciate alla libera e gratuita fruizione. La concessione individua l'eventuale canone dovuto dai soggetti gestori.
Art. 5 (Aree private destinate al naturismo)
1. L'attività volta alla pratica del naturismo può essere esercitata, con gestione unitaria e imprenditoriale, nelle seguenti aree private:
a) all'interno di strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, agrituristiche e di campeggi e villaggi turistici delimitando opportunamente specifiche aree ad esclusivo utilizzo dei naturisti o destinando all'attività naturista l'intera struttura ricettiva;
b) in aree ed altri ambienti all'aperto organizzati per favorire attività ludico-ricreative ed eventualmente per la sosta di caravan e autocaravan.
2. Le strutture destinate all'attività di cui al comma 1, nonchè l'utilizzo delle aree e la realizzazione di manufatti, ad esclusione delle zone di demanio pubblico di cui all'articolo 4, sono assoggettate alle disposizioni previste in materia urbanistica, edilizia, igienico- sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi e sono rispettose dell'ambiente.
Art. 6 (Avvio dell'attività)
Art. 7 (Sospensione e cessazione dell'attività)
Art. 8 (Regolamento)
Art. 9 (Funzioni di vigilanza e controllo)
Art. 10 (Sanzioni)
Art. 11 (Applicazione delle sanzioni)
Art. 12. (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
Art. 13. (Clausola di neutralità finanziaria)